Art. 2

In vigore dal 1 ott 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1. (2) GU L 333 del 30.11.1990, pag. 39. (3) GU L 321 del 23.12.1993, pag. 9. (4) GU L 333 del 30.11.1990, pag. 46. (5) GU L 10 del 13.1.1996, pag. 6.
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