Art. 2
In vigore dal 1 ott 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.
(2) GU L 333 del 30.11.1990, pag. 39.
(3) GU L 321 del 23.12.1993, pag. 9.
(4) GU L 333 del 30.11.1990, pag. 46.
(5) GU L 10 del 13.1.1996, pag. 6.
Storico versioni
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