Art. 2

In vigore dal 1 ott 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. (2) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8. (3) GU L 161 del 12.7.1995, pag. 2. (4) GU L 190 del 23.7.1999, pag. 18.
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