Art. 2
In vigore dal 1 ott 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
(2) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.
(3) GU L 161 del 12.7.1995, pag. 2.
(4) GU L 190 del 23.7.1999, pag. 18.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:2098:oj#art-2