Art. 2

In vigore dal 19 lug 1999
Per conformarsi ai periodi di conversione di cui all'allegato I, parti B e C, il periodo trascorso anteriormente al 24 agosto 2000 è preso in considerazione qualora l'operatore possa dimostrare in modo soddisfacente per l'autorità o l'organismo ispettivo che durante tale periodo ha prodotto in conformità delle disposizioni nazionali vigenti o, in mancanza, delle norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.
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