Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:
In vigore dal 19 lug 1999
1) L' è sostituito dal seguente: "
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti sotto indicati, nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico:
a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati; anche gli animali e i prodotti animali non trasformati, nella misura in cui i principi che regolano la produzione e le norme specifiche di controllo applicabili figurino negli allegati I e III;
b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale;
c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi, non contemplati dalla lettera a) con effetto dall'entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui al paragrafo 3.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora l'allegato I non fissi norme dettagliate di produzione per talune specie animali, si applicano le norme in materia di etichettatura e di controllo previste rispettivamente all'articolo 5 e agli articoli 8 e 9 per tali specie e i relativi prodotti, ad eccezione dell'acquacoltura e dei prodotti dell'acquacoltura. In attesa dell'inserimento di norme dettagliate di produzione si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati membri.
3. Entro il 24 agosto 2001, la Commissione presenta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, una proposta di regolamento sui requisiti in materia di etichettatura e di controllo e le misure cautelative per i prodotti menzionati al paragrafo 1, lettera c), purché tali requisiti si riferiscano al metodo di produzione biologico.
In attesa dell'adozione del regolamento di cui al primo comma, ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c) si applicano norme nazionali in conformità della legislazione comunitaria o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri."
2) L' è sostituito dal seguente: "
Ai fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono caratterizzati dalle indicazioni che sono in uso in ciascuno Stato membro, che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6 e in particolare sono caratterizzati dai termini in appresso o dai corrispondenti termini derivati (come bio, eco, ecc.) o diminutivi in uso, soli o combinati, salvo che detti termini non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangimi o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con il metodo di produzione:
- in spagnolo: ecológico,
- in danese: økologisk,
- in tedesco: ökologisch, biologisch,
- in greco: βιολογικό,
- in inglese: organic,
- in francese: biologique,
- in italiano: biologico,
- in olandese: biologisch,
- in portoghese: biológico,
- in finlandese: luonnonmukainen,
- in svedese: ekologisk."
3) L' è sostituito dal seguente: "
Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o nazionali, in conformità del diritto comunitario riguardante i prodotti specificati all', quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali."
4) All'articolo 4, paragrafo 3 la definizione di "preparazione" è sostituita dalla seguente: "3) 'preparazione': le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli (compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti animali) nonché il condizionamento e/o modifiche apportate all'etichettatura relativamente alla presentazione del metodo di produzione biologico apportate all'etichettatura dei prodotti freschi, conservati e/o trasformati;"
5) All'articolo 4 sono aggiunte le seguenti definizioni: "11) 'produzioni animali': le produzioni di animali terrestri, domestici o addomesticati (inclusi gli insetti) e di specie acquatiche allevate in acqua dolce, salata o salmastra. I prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici non sono considerati come provenienti da produzioni biologiche;
12) 'organismo geneticamente modificato (OGM)': qualsiasi organismo cui si applica la definizione di cui all' della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati(5);
13) 'derivato di OGM': una sostanza prodotta con/o a partire da OGM, ma che non ne contiene;
14) 'uso di OGM e di derivati di OGM': il loro uso quali prodotti alimentari, ingredienti alimentari (compresi gli additivi e gli aromatizzanti), coadiuvanti tecnologici (compresi i solventi di estrazione), alimenti, mangimi composti, materie prime per mangimi, additivi per mangimi, coadiuvanti tecnologici per mangimi, taluni prodotti utilizzati nell'alimentazione per gli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE(6), prodotti fitosanitari, prodotti medicinali veterinari, concimi, ammendanti del terreno, sementi, materiale di moltiplicazione vegetale e animale;
15) 'medicinali veterinari': i prodotti cui si applica la definizione di cui all', paragrafo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali(7);
16) 'medicinali omeopatici veterinari': i prodotti definiti all', paragrafo 1, della direttiva 92/74/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari(8);
17) 'mangimi': i prodotti definiti all', lettera a), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazione dei mangimi composti per animali(9);
18) 'materie prime per mangimi': i prodotti definiti all', lettera a), della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione delle materie prime per alimenti degli animali, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e abroga la direttiva 77/101/CEE(10);
19) 'mangimi composti per animali': i prodotti definiti all', lettera b), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione dei mangimi composti per animali;
20) 'additivi per mangimi': i prodotti definiti all', lettera a), della direttiva 70/524/CEE, del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(11);
21) 'taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali': prodotti nutrizionali ai sensi della direttiva 82/4717CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali;
22) 'unità/azienda/azienda di allevamento con metodo di produzione biologico': l'unità o l'azienda o l'azienda di allevamento conforme alle norme del presente regolamento;
23) 'mangimi/materie prime per mangimi ottenuti con metodo di produzione biologico': i mangimi/le materie prime per mangimi prodotti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6;
24) 'mangimi/materie prime per mangimi di conversione': i mangimi/le materie prime per mangimi che rispondono alle norme di produzione di cui all'articolo 6, eccetto per il periodo di conversione in cui dette norme si applicano per almeno un anno prima della raccolta;
25) 'mangimi/materie prime per mangimi convenzionali': i mangimi/le materie prime per mangimi che non rientrano nelle categorie di cui ai punti 23 e 24."
6) All'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente: "h) il prodotto è stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi."
7) All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: "3 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, i marchi che portano un'indicazione di cui all' possono continuare ad essere utilizzati fino al 1o luglio 2006 per l'etichettatura e la pubblicità di prodotti che non soddisfano il presente regolamento a condizione che:
- la domanda di registrazione del marchio era stata presentata prima del 22 luglio 1991 - in Finlandia, Austria e Svezia anteriormente al 1o gennaio 1995 - ed è conforme alla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa(12), e
- il marchio sia sempre riprodotto con un'indicazione, chiara, evidente e facilmente leggibile, che i prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico prescritto dal presente regolamento."
8) All'articolo 5, paragrafo 5 la frase introduttiva è modificata come segue: "5. I prodotti agricoli etichettati o pubblicizzati in conformità del paragrafo 1 o 3 possono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica purché:"
9) All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) il prodotto contenga solo un ingrediente vegetale di origine agricola."
10) All'articolo 5, paragrafo 5 è aggiunta la lettera seguente: "f) il prodotto sia stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi."
11) All'articolo 5, paragrafo 5 bis, è aggiunta la lettera seguente: "i) il prodotto sia stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi."
12) All'articolo 5, il paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente: "10. In un prodotto di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), un ingrediente ottenuto secondo le norme di cui all'articolo 6 non deve essere presente unitamente allo stesso ingrediente non ottenuto secondo tali norme."
13) All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Il metodo di produzione biologico implica che per la produzione dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera a) diversi dalle sementi e dai materiali di moltiplicazione vegetativa:
a) devono essere osservate almeno le disposizioni dell'allegato I e, se del caso, le relative modalità di applicazione;
b) soltanto i prodotti costituiti dalle sostanze menzionate nell'allegato I o elencate nell'allegato II possono essere utilizzati come prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti del terreno, mangimi, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, le sostanze impiegate nell'alimentazione degli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE, prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti, prodotti per la lotta contro organismi nocivi o malattie nei locali di stabulazione e negli impianti o per qualsiasi altro scopo specificato nell'allegato II per taluni prodotti. Possono essere utilizzati solo alle condizioni specifiche stabilite negli allegati I e II nella misura in cui la corrispondente utilizzazione è autorizzata nell'agricoltura generale dello Stato membro in questione in virtù delle pertinenti disposizioni comunitarie o delle disposizioni nazionali in conformità della normativa comunitaria;
c) sono utilizzati soltanto sementi o materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti con il metodo biologico di cui al paragrafo 2;
d) non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi, ad eccezione dei medicinali veterinari."
14) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa, il metodo di produzione biologico implica che la pianta porta-seme per le sementi e la/le piante/e porta-marze per i materiali di riproduzione vegetativa sono stati ottenuti:
a) senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi e
b) conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b) per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali."
15) All'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b) la data "31 dicembre 2000" è sostituita da "31 dicembre 2003".
16) All'articolo 6, paragrafo 4, la data "31 dicembre 1999" è sostituita da "31 dicembre 2002".
17) All'articolo 7, paragrafo 1 la frase introduttiva e il testo della lettera a) sono sostituiti dal seguente: "1. Prodotti che non erano autorizzati alla data di adozione del presente regolamento per un'utilizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possono essere inclusi nell'allegato II se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) quando sono utilizzati per la lotta contro organismi nocivi o malattie dei vegetali oppure per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti:
- quando sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche, colturali, fisiche o relative alla selezione dei vegetali; e
- le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le sementi, i vegetali o i prodotti vegetali e con gli animali e i prodotti animali; tuttavia, nel caso di vegetali vivaci, il contatto diretto può aver luogo, ma soltanto al di fuori della stagione di crescita delle parti commestibili (frutti) fintantoché l'applicazione del prodotto non induce indirettamente la presenza di residui del prodotto nelle parti commestibili; e
- la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente o non contribuisce a contaminarlo;".
18) È inserito il paragrafo seguente: "1 ter. Per le sostanze minerali e gli oligoelementi impiegati nell'alimentazione degli animali, nell'allegato II possono essere inserite altre fonti di tali prodotti, purché essi siano di origine naturale o, altrimenti, di sintesi, nella stessa forma dei prodotti naturali;".
19) All'articolo 9, paragrafo 11, i termini "del 26 giugno 1989" sono cancellati.
20) È inserito il paragrafo seguente: "12. a) Per le produzioni di carni animali, fatte salve le disposizioni dell'allegato III, gli Stati membri assicurano che i controlli interessino tutte le fasi di produzione, macellazione, sezionamento, e eventuali altre preparazioni fino alla vendita al consumatore, onde garantire per quanto tecnicamente possibile la rintracciabilità dei prodotti animali durante tutto il ciclo di produzione, trasformazione e ogni altra eventuale preparazione, dall'unità di produzione degli animali fino all'unità di condizionamento e/o etichettatura finali. Essi informano la Commissione, anche con la relazione di supervisione di cui all'articolo 15, delle misure adottate e della loro applicazione.
b) Per gli altri prodotti animali diversi dalle carni, nell'allegato III verranno stabilite altre disposizioni per assicurarne la rintracciabilità, per quanto tecnicamente possibile.
c) Ad ogni modo, le misure adottate in virtù dell'articolo 9 assicurano che i consumatori ricevano garanzie che il prodotto è ottenuto in conformità alle disposizioni del presente regolamento."
21) All'articolo 11, paragrafo 6, lettera a) la data "31 dicembre 2002" è sostituita dalla data "31 dicembre 2005".
22) All'articolo 12 è aggiunto il comma seguente: "Tuttavia, tenuto conto delle norme di cui all'allegato I, parte B sulla produzione animale, gli Stati membri possono applicare norme più rigorose agli animali e ai prodotti animali provenienti dal loro territorio, purché tali norme siano conformi al diritto comunitario e non vietino né limitino la commercializzazione di altri animali o prodotti animali che soddisfano i requisiti del presente regolamento."
23) L'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Articolo 13
Possono essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 14:
- le modalità di applicazione del presente regolamento;
- le modifiche da apportare agli allegati I, II, III, IV, VI, VII e VIII;
- le modifiche da apportare all'allegato V per definire un logo comunitario da utilizzare in associazione con l'indicazione di conformità al regime di controllo o in sostituzione di tale indicazione;
- le restrizioni e misure applicative ai fini dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) per i medicinali veterinari;
- le misure applicative sulla base dell'evidenza scientifica o del progresso tecnico ai fini dell'applicazione del divieto di impiego di OGM o di derivati di OGM, con particolare riguardo ad una soglia minima per contaminazioni inevitabili, che non deve essere superata."
24) È inserito l'articolo seguente: "Articolo 15 bis
Con riferimento alle misure istituite nel presente regolamento, in particolare quelle che la Commissione deve attuare per raggiungere gli obiettivi fissati agli articoli 9 e 11, e gli allegati tecnici, gli stanziamenti necessari vengono assegnati ogni anno nell'ambito della procedura di bilancio."
25) Gli allegati I, II, III e VI sono modificati e gli allegati VII e VIII sono aggiunti, conformemente all'allegato.
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