Art. 3
In vigore dal 19 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. HEMILÄ
(1) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 15.
(2) GU C 219 del 30.7.1999.
(3) GU C 169 del 16.6.1999.
(4) GU L 231 del 13.8.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11).
(5) GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/98.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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