Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999. Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ (1) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 15. (2) GU C 219 del 30.7.1999. (3) GU C 169 del 16.6.1999. (4) GU L 231 del 13.8.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11). (5) GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/98.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:1678:oj#art-3