Art. 2
In vigore dal 19 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. HEMILÄ
(1) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 3.
(2) GU C 219 del 30.7.1999.
(3) GU C 169 del 16.6.1999.
(4) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 3).
(5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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