Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999. Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ (1) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 3. (2) GU C 219 del 30.7.1999. (3) GU C 169 del 16.6.1999. (4) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 3). (5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.
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