Art. 2

In vigore dal 19 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L', punto 19), si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999. Per il Parlamento europeo Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il Presidente T. HALONEN (1) GU C 175 del 9.6.1998, pag. 7 e GU C 27 del 2.2.1999, pag. 18. (2) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 120. (3) GU L 93 del 6.4.1999, pag. 29. (4) Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 186), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 1998 (GU C 49 del 22.2.1999, pag. 4) e decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 7 giugno 1999. (5) GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. (6) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33. (7) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. (8) GU L 228 del 9.9.1996, pag 1. ALLEGATO "ALLEGATO Modalità di attuazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) 1. Condizioni relative al contributo comunitario al capitale di rischio Le domande per il contributo comunitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento includono, ai fini delle decisioni per la concessione del contributo, le seguenti informazioni per il comitato di cui all'articolo 17 dello stesso: - un promemoria informativo contenente le disposizioni principali della documentazione statutaria del fondo, tra cui la struttura giuridica e di gestione; - gli orientamenti particolareggiati del fondo in materia di investimenti, comprese informazioni su progetti mirati; - informazioni sulla partecipazione di investitori privati; - informazioni sull'estensione geografica; - informazioni sulla redditività finanziaria del fondo; - informazioni sui mezzi di tutela dei diritti degli investitori qualora gli impegni assunti nei loro confronti non siano onorati dal fondo; - informazioni sulle condizioni di uscita del fondo e modalità per la cessazione del fondo; - diritti di rappresentanza nei comitati di investitori. Prima della decisione di concessione del contributo, il fondo di investimento intermediario o altro istituto finanziario comparabile deve impegnarsi ad investire una somma non inferiore a due volte e mezzo il contributo comunitario in progetti preventivamente individuati quali progetti di interesse comune in conformità dell'articolo 155, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, del trattato. Il contributo comunitario per i fondi di investimento o altri organismi finanziari comparabili, se concesso sotto forma di partecipazione al capitale di rischio, è concesso in linea di massima solo se è paragonabile, in termini di rischio, a quello di altri investitori nel fondo. I fondi di investimento o gli organismi finanziari comparabili beneficiari del contributo devono applicare solidi principi finanziari. 2. Limiti di intervento e investimento massimo I contributi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento non superano l'1 % dell'importo totale per il periodo di cui all'articolo 18. Tale limite può essere tuttavia aumentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e). Il contributo comunitario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), non supera il 20 % del capitale totale di un fondo di investimento o di altro organismo finanziario comparabile. 3. Amministrazione del contributo comunitario L'amministrazione del contributo comunitario sarà assicurata dal Fondo europeo per gli investimenti. Le modalità e le condizioni dettagliate di attuazione dell'intervento comunitario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, compresi sorveglianza e controllo, sono elaborate in cooperazione tra la Commissione e il FEI, tenendo conto delle disposizioni del presente allegato. 4. Altre disposizioni Le disposizioni in materia di valutazione ex ante, controllo e valutazione ex post specificate nel regolamento si applicano a pieno titolo all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), comprese le disposizioni sulle condizioni per l'intervento comunitario, il controllo finanziario e la riduzione, la sospensione e la soppressione del contributo. Ciò viene realizzato, tra l'altro, attraverso opportune disposizioni dell'accordo di cooperazione tra la Commissione e il FEI nonché attraverso opportune intese con i fondi di investimento o altri organismi finanziari comparabili che garantiscano i necessari controlli a livello di specifici progetti di interesse comune. Saranno previste le opportune modalità per consentire alla Corte dei conti di svolgere la sua funzione, in particolare al fine di verificare la regolarità dei pagamenti eseguiti. I pagamenti in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, sono effettuati secondo l'articolo 11, paragrafo 7, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Dopo la fine del periodo di investimento o se del caso anche prima, qualsiasi saldo risultante dalla remunerazione del capitale investito o dalla distribuzione di profitti e utili e qualsiasi altra distribuzione dovuta agli investitori viene versato al bilancio delle Comunità. Tutte le decisioni in merito all'attuazione delle partecipazioni al capitale di rischio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, sono prese dal comitato di cui all'articolo 17. La Commissione riferisce regolarmente al comitato di cui all'articolo 17 del regolamento in merito all'attuazione della partecipazione al capitale di rischio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e). Prima della fine del 2006 la Commissione, nel quadro dell'articolo 15 del regolamento, fornisce una valutazione delle azioni attuate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), soprattutto per quanto riguarda la sua utilizzazione, gli effetti sull'attuazione dei progetti relativi a reti transeuropee beneficiari di un contributo e la partecipazione degli investitori privati nei progetti finanziati."
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