Art. 1
Il regolamento (CE) n. 2236/95 è modificato come segue:
In vigore dal 19 lug 1999
1) l', paragrafo 2, è soppresso;
2) l'articolo 3 è soppresso;
3) l'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 4
Forme di contributo
1. Il contributo comunitario destinato ai progetti può assumere una o più delle seguenti forme:
a) cofinanziamento di studi relativi ai progetti, compresi studi preparatori, studi di fattibilità e studi di valutazione ed altre misure di sostegno tecnico per detti studi. La partecipazione della Comunità non può generalmente essere superiore al 50 % del costo totale di uno studio.
In casi eccezionali debitamente motivati, su iniziativa della Commissione e con l'accordo degli Stati membri interessati, la partecipazione comunitaria può superare il limite del 50 %;
b) agevolazioni in conto interessi su prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti o da altri organismi finanziari pubblici o privati; come regola generale la durata dell'agevolazione non supera i cinque anni;
c) contributo alle commissioni a garanzia di prestiti del Fondo europeo per gli investimenti o di altri istituti finanziari;
d) sovvenzioni dirette agli investimenti in casi debitamente giustificati;
e) partecipazione al capitale di rischio per i fondi di investimento o per altri organismi finanziari comparabili che si prefiggono prioritariamente di fornire capitali di rischio ai progetti di reti transeuropee e che comportano considerevoli investimenti del settore privato; tale partecipazione al capitale di rischio non supera l'1 % delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18. In conformità con le procedure di cui all'articolo 17, tale limite può essere aumentato fino al 2 % a partire dal 2003, alla luce di un riesame del funzionamento di tale strumento presentato dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Altre modalità di attuazione della partecipazione al capitale di rischio sono stabilite nell'allegato.
La partecipazione può essere attribuita direttamente al fondo o ad altro organismo finanziario comparabile, oppure a un adeguato strumento di coinvestimento amministrato dai responsabili della gestione del fondo;
f) se del caso, i contributi comunitari di cui alle lettere da a) ad e) sono cumulati per rendere massimo l'incentivo fornito dalle risorse di bilancio mobilitate, che devono essere utilizzate nel modo economicamente più vantaggioso.
2. Le forme di contributo comunitario previste alle lettere da a) ad e) sono utilizzate in modo selettivo al fine di tener conto delle caratteristiche dei vari tipi di rete interessati e di assicurare che gli interventi non comportino distorsioni di concorrenza tra le imprese del settore.
3. Gli stanziamenti previsti per progetti di infrastrutture di trasporto, per l'intero periodo di cui all'articolo 18, dovrebbero essere utilizzati in modo da attribuire almeno il 55 % ai progetti su rotaia - compresi i trasporti combinati - e non oltre il 25 % ai progetti su strada.
4. La Commissione promuove in modo mirato il ricorso alle fonti private di finanziamento per i progetti finanziati in forza del presente regolamento là dove sia possibile massimizzare l'effetto moltiplicatore degli strumenti finanziari comunitari nel quadro di partenariati tra pubblico e privato. In questo contesto occorre procedere a una valutazione caso per caso da parte della Commissione tenendo conto, eventualmente, di una possibile alternativa basata interamente su finanziamenti pubblici. Per ciascun progetto è richiesto il sostegno di tutti gli Stati membri interessati, in conformità del trattato.";
4) nell'articolo 5, paragrafo 3, è inserito il comma seguente: "Eccezionalmente, nel caso di progetti che riguardano i sistemi di posizionamento e di navigazione satellitari, come sancito all'articolo 17 della decisione n. 1692/96/CE(8), l'importo totale del contributo comunitario in forza del presente regolamento può arrivare al 20 % del costo totale dell'investimento, a decorrere dal 1o gennaio 2003, in seguito a revisione.";
5) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 5 bis
Programma indicativo pluriennale comunitario
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6 e al fine di migliorare l'efficacia dell'azione comunitaria, la Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 17, può elaborare per settore un programma indicativo pluriennale (in appresso denominato 'programma') sulla base degli orientamenti di cui all'articolo 155 del trattato. Il programma si baserà sulla presentazione delle domande di contributo finanziario ai sensi dell'articolo 8 e tiene conto, tra l'altro, delle informazioni fornite dagli Stati membri, in particolare delle informazioni di cui all'articolo 9.
2. Il programma è composto esclusivamente di progetti di interesse comune e/o di gruppi coerenti di progetti di interesse comune preventivamente individuati nel quadro degli orientamenti di cui all'articolo 155, paragrafo 1, del trattato, in campi specifici caratterizzati da un rilevante fabbisogno finanziario per un lungo periodo.
3. Per ciascun progetto o gruppo di progetti di cui al paragrafo 2 il programma fisserà gli importi indicativi per la concessione del contributo finanziario in base alle decisioni annuali dell'autorità di bilancio. Ai fini dei programmi indicativi pluriennali non può essere utilizzato più del 75 % delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18.
4. Il programma serve da riferimento per le decisioni annuali che assegnano contributi comunitari ai progetti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annuali. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 17 in merito all'andamento dei programmi e di qualsiasi decisione da essa adottata riguardo all'assegnazione di contributi comunitari ai progetti. I documenti giustificativi che accompagnano il progetto preliminare di bilancio della Commissione includono una relazione sui progressi dell'attuazione di ciascun programma indicativo pluriennale, a norma del regolamento finanziario.
Il programma deve essere riesaminato almeno a metà periodo o alla luce del reale avanzamento dei progetti o dei gruppi di progetti e, se necessario, riveduto, secondo la procedura di cui all'articolo 17.
Il programma fornisce altresì indicazioni su altre fonti di finanziamento per i progetti in questione, rappresentate in particolare da altri strumenti comunitari e dalla Banca europea per gli investimenti.
5. In caso di modifiche sostanziali nell'attuazione del/dei progetto/i o di gruppi di progetti, lo Stato membro interessato ne informa tempestivamente la Commissione.
Le modifiche degli importi complessivi indicativi stabiliti dal programma per il/i progetto/i o gruppi di progetti, rese eventualmente necessarie a seguito delle modifiche di cui al primo comma, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 17.";
6) all'articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente: "1 bis. Nell'attuare il presente regolamento, la Commissione assicura la conformità delle sue decisioni in materia di concessione di contributi comunitari con le priorità fissate negli orientamenti per i diversi settori, definite a norma dell'articolo 155, paragrafo 1, del trattato. Ciò include il rispetto di tutti i requisiti che possono essere fissati in tali orientamenti in termini di percentuali del contributo comunitario totale.";
7) l'articolo 8 è sostituito del testo seguente: "Articolo 8
Presentazione delle domande di contributo
Le domande di contributo sono presentate alla Commissione dallo Stato membro o da più Stati membri interessati oppure, con l'accordo dello Stato membro o di più Stati membri interessati, dalle imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati. La Commissione verifica l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati.";
8) l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ottavo trattino, è sostituito dal testo seguente: "- un piano finanziario che elenchi, in euro o nelle valute nazionali, tutte le voci del finanziamento, compreso il sostegno finanziario chiesto alla Comunità, nelle varie forme di cui all'articolo 4, e alle autorità pubbliche locali, regionali o nazionali, nonché alle fonti private, e l'aiuto già concesso;";
9) l'articolo 9, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. I richiedenti forniscono alla Commissione ogni informazione complementare da essa richiesta quali i parametri, gli orientamenti e le ipotesi sui quali è fondata l'analisi costi/benefici.";
10) l'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 10
Concessione del contributo finanziario
A norma dell'articolo 274 del trattato la Commissione decide la concessione del contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, secondo la valutazione delle domande da essa effettuata in base ai criteri di selezione. Nel caso dei progetti individuati nel pertinente programma indicativo pluriennale stabilito a norma dell'articolo 5 bis la Commissione prende le decisioni annuali relative alla concessione del contributo nei limiti degli stanziamenti finanziari indicativi previsti dal programma in questione. Nel caso degli altri progetti sono adottate misure secondo la procedura di cui all'articolo 17. La Commissione notifica la sua decisione direttamente ai beneficiari e agli Stati membri.";
11) l'articolo 11, paragrafo 7, è sostituito dal testo seguente: "7. Secondo le modalità di cui all'articolo 17, la Commissione stabilisce un quadro per le procedure, il calendario e l'importo dei versamenti delle agevolazioni in conto interessi, delle sovvenzioni per commissioni di garanzia e del sostegno, sotto forma di partecipazione al capitale di rischio, per i fondi di investimento o per organismi finanziari comparabili che si prefiggono prioritariamente di fornire capitale di rischio per progetti di reti transeuropee.";
12) all'articolo 12:
a) la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla frase seguente: "1. Allo scopo di garantire che i progetti finanziati a norma del presente regolamento siano portati a buon fine, gli Stati membri e la Commissione, ciascuno nel rispettivo campo di competenza, adottano le misure necessarie per:";
b) il terzo trattino del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "- recuperare i fondi perduti a causa di irregolarità, compresi gli interessi di mora, secondo le norme adottate dalla Commissione. Se lo Stato membro e/o l'autorità pubblica responsabile dell'esecuzione non provano che l'irregolarità non è ad essi imputabile, lo Stato membro è responsabile in via sussidiaria delle restituzioni delle somme indebitamente versate.";
c) il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente: "6. In caso di contributo comunitario concesso ad imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati, le misure di controllo sono attuate dalla Commissione che coopera con gli Stati membri, nella forma che risulti adeguata.";
d) il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente: "7. Gli organismi e le autorità responsabili, nonché imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese inerenti ad un progetto per i cinque anni successivi all'ultimo pagamento ad esso relativo.";
13) all'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente: "2 bis. Tranne in casi debitamente motivati alla Commissione, quest'ultima revoca i contributi concessi a progetti che non vengono iniziati nei due anni successivi alla data di avvio prevista nella decisione di concessione del contributo.";
14) l'articolo 14 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 14
Coordinamento
La Commissione è responsabile del coordinamento e della coerenza tra i progetti e i programmi di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, intrapresi ai sensi del presente regolamento e i progetti varati con contributi del bilancio comunitario, della Banca europea per gli investimenti, del Fondo europeo per gli investimenti e di altri strumenti finanziari della Comunità.";
15) l'articolo 15 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 15
Valutazione ex ante, controllo sullo stato di avanzamento e valutazione ex post
1. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che la realizzazione dei progetti nell'ambito del presente regolamento sia sottoposta ad efficace controllo e valutazione. I progetti possono essere adattati in funzione dei risultati del controllo e della valutazione.
2. Per garantire che il contributo comunitario sia utilizzato in modo efficiente, la Commissione e gli Stati membri interessati controllano sistematicamente l'andamento dei progetti, se del caso in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti od altri organismi appropriati.
3. Dopo aver ricevuto una domanda di contributo e prima di approvarla, la Commissione procede ad una valutazione ex ante del progetto per verificarne la conformità con le condizioni e i criteri di cui agli articoli 5 e 6. Se necessario, la Commissione invita la Banca europea per gli investimenti od altri organismi appropriati a partecipare a questa valutazione.
4. La Commissione e gli Stati membri valutano le modalità di realizzazione dei progetti e dei programmi e stimano il relativo impatto per accertare se gli obiettivi originari possano essere o siano stati conseguiti. Tale valutazione comprende tra l'altro l'impatto ambientale dei progetti secondo la normativa comunitaria in vigore. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, può anche chiedere al beneficiario di fornire una valutazione specifica su progetti o gruppi di progetti che hanno beneficiato del sostegno in forza del presente regolamento o di trasmetterle le informazioni e fornirle l'assistenza necessaria per valutare tali progetti.
5. Il controllo dell'attuazione implica, se necessario, il ricorso ad indicatori fisici e finanziari. Questi indicatori sono consoni al carattere specifico dei progetti ed ai relativi obiettivi. Essi sono strutturati in modo che risultino:
- lo stato di avanzamento del progetto rispetto al piano e agli obiettivi operativi inizialmente stabiliti,
- l'evoluzione della gestione e gli eventuali problemi connessi.
6. Nell'istruzione delle domande individuali di contributo, la Commissione tiene conto dei risultati delle valutazioni ex ante ed ex post effettuate secondo le disposizioni del presente articolo.
7. Le modalità di valutazione e di controllo di cui ai paragrafi 4 e 5 sono precisate nelle decisioni recanti approvazione dei progetti e/o nelle disposizioni contrattuali relative al contributo finanziario.";
16) l'articolo 16, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. La Commissione sottopone, per esame, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione annuale sulle attività realizzate a titolo del presente regolamento. Tale relazione contiene una valutazione dei risultati conseguiti con l'intervento comunitario nei vari campi d'applicazione rispetto agli obiettivi iniziali, nonché un capitolo sulla sostanza e sull'attuazione dei programmi pluriennali in corso e soprattutto un resoconto delle revisioni di cui all'articolo 5 bis.";
17) l'articolo 18 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 18
Risorse di bilancio
La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2000-2006 è di 4600 milioni di euro.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.";
18) l'articolo 19 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 19
Clausola di revisione
Entro la fine del 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull'esperienza maturata con i meccanismi previsti dal presente regolamento per la concessione del contributo comunitario, in particolare con i meccanismi e le disposizioni di cui all'articolo 4. Il Parlamento europeo ed il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 156, primo comma del trattato, decidono se ed in quali condizioni le misure previste dal presente regolamento saranno mantenute o modificate dopo la fine del periodo di cui all'articolo 18.";
19) in tutto il testo il termine "ecu" è sostituito da "euro";
20) è aggiunto l'allegato che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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