Art. 2
In vigore dal 16 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.
(2) GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.
ALLEGATO I
PREZZI MINIMI ALL'IMPORTAZIONE
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO II
TASSE DI COMPENSAZIONE
1. Uve secche di Corinto del codice NC 0806 20 11:
>SPAZIO PER TABELLA>
2. Uve secche di Corinto del codice NC 0806 20 91:
>SPAZIO PER TABELLA>
3. Uve secche di cui ai codici NC 0806 20 12 e 0806 20 18:
>SPAZIO PER TABELLA>
4. Uve secche di cui ai codici NC 0806 20 92 e 0806 20 98:
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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