Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. (2) GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1. ALLEGATO I PREZZI MINIMI ALL'IMPORTAZIONE >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II TASSE DI COMPENSAZIONE 1. Uve secche di Corinto del codice NC 0806 20 11: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Uve secche di Corinto del codice NC 0806 20 91: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Uve secche di cui ai codici NC 0806 20 12 e 0806 20 18: >SPAZIO PER TABELLA> 4. Uve secche di cui ai codici NC 0806 20 92 e 0806 20 98: >SPAZIO PER TABELLA>
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