Art. 1
In vigore dal 12 lug 1999
Le autorità competenti di cui all' del regolamento (CE) n. 1064/1999 sono quelle figuranti nell'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:1520:oj#art-1