Art. 3

In vigore dal 12 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o ottobre 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. (2) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10. (3) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5. ALLEGATO Coefficienti "k" di deprezzamento (articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1883/78) da applicare ai valori d'acquisto mensili >SPAZIO PER TABELLA>
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