Art. 3
In vigore dal 12 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 1o ottobre 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1.
(2) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10.
(3) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.
ALLEGATO
Coefficienti "k" di deprezzamento (articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1883/78) da applicare ai valori d'acquisto mensili
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
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