Art. 2
In vigore dal 12 lug 1999
Per stabilire i montanti del deprezzamento, gli organismi d'intervento applicano ai valori dei prodotti acquistati ciascun mese i coefficienti indicati nell'allegato.
Gli importi delle spese così calcolate vengono comunicati alla Commissione mediante le dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 296/96(3) della Commissione.
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