Art. 1

Per la campagna di commercializzazione 1999/2000:

In vigore dal 9 lug 1999
a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 193,523 EUR/100 kg netti, franco produttore, di prugne secche "d'Ente"; b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento è pari a 79,976 EUR/100 kg netti di susine.
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