Art. 1
Per la campagna di commercializzazione 1999/2000:
In vigore dal 9 lug 1999
a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 193,523 EUR/100 kg netti, franco produttore, di prugne secche "d'Ente";
b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento è pari a 79,976 EUR/100 kg netti di susine.
Storico versioni
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Proeli:reg:1999:1514:oj#art-1