Art. 3

In vigore dal 9 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione (1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. (2) GU L 162 del 26.6.1999, pag. 46. (3) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 1. (4) GU L 292 del 30.10.1998, pag. 1. ALLEGATO A "C. Prodotti farmaceutici 1. L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i prodotti farmaceutici delle seguenti categorie: i) prodotti farmaceutici contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni comuni internazionali (DCI) elencati nell'allegato 3; ii) sali, esteri e idrati di tali sostanze, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa voce SA di 6 cifre della corrispondente DCI; iii) sali, esteri e idrati di tali sostanze, elencati nell'allegato 5 e che non possono essere classificati nella stessa voce SA di 6 cifre della corrispondente DCI; iv) prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstract Service Registry Numbers) e da Denominazioni comuni internazionali (DCI), elencati nell'allegato 6. 2. Casi particolari: i) Le DCI comprendono soltanto quelle sostanze descritte negli elenchi raccomandate e proposte, pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Dal momento che il numero delle sostanze indicate con la DCI è inferiore a quello delle sostanze identificate dal CAS RN, beneficeranno dell'esenzione daziaria soltanto le sostanze contrassegnate dalla DCI. ii) Quando un prodotto elencato negli allegati 3 o 6 è contrassegnato da un CAS RN corrispondendo a un isomero specifico, soltanto il detto isomero è esente da dazio. iii) i doppi derivati (sali, esteri e idrati) di DCI, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, a condizione che tali prodotti possano esser classificati nella stessa voce SA di 6 cifre della corrispondente DCI, beneficiano dell'esenzione; >SPAZIO PER TABELLA> iv) quando una DCI dell'allegato 3 è un sale (o un estere), nessun altro sale (o estere) dell'acido corrispondente alla DCI beneficia dell'esenzione; >SPAZIO PER TABELLA>". ALLEGATO B ELENCO DELLE DENOMINAZIONI COMUNI INTERNAZIONALI (DCI) DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO DEI PRODOTTI ESENTI DA DAZIO, CHE FIGURANO ALL'ALLEGATO 3 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2261/98 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO C Elenco dei prefissi e dei suffissi i quali, combinati con le DCI dell'allegato 3, descrivono i sali, gli esteri o gli idrati delle DCI, da aggiungere all'allegato 4 del regolamento (CE) n. 2261/98 BENZOATO DIFUMARATO DIPIVOXIL MONOBENZOATO TETRAISOPROPIL ALLEGATO D ELENCO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI INTERMEDI, VALE A DIRE COMPOSTI UTILIZZATI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI FINITI, DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO DEI PRODOTTI ESENTI DA DAZIO, CHE FIGURANO NELL'ALLEGATO 6 DEL REGOLAMENTO (CE) n. 2261/98 >SPAZIO PER TABELLA>
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