Art. 3
In vigore dal 9 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.
Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 162 del 26.6.1999, pag. 46.
(3) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 1.
(4) GU L 292 del 30.10.1998, pag. 1.
ALLEGATO A
"C. Prodotti farmaceutici
1. L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i prodotti farmaceutici delle seguenti categorie:
i) prodotti farmaceutici contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni comuni internazionali (DCI) elencati nell'allegato 3;
ii) sali, esteri e idrati di tali sostanze, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa voce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;
iii) sali, esteri e idrati di tali sostanze, elencati nell'allegato 5 e che non possono essere classificati nella stessa voce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;
iv) prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstract Service Registry Numbers) e da Denominazioni comuni internazionali (DCI), elencati nell'allegato 6.
2. Casi particolari:
i) Le DCI comprendono soltanto quelle sostanze descritte negli elenchi raccomandate e proposte, pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Dal momento che il numero delle sostanze indicate con la DCI è inferiore a quello delle sostanze identificate dal CAS RN, beneficeranno dell'esenzione daziaria soltanto le sostanze contrassegnate dalla DCI.
ii) Quando un prodotto elencato negli allegati 3 o 6 è contrassegnato da un CAS RN corrispondendo a un isomero specifico, soltanto il detto isomero è esente da dazio.
iii) i doppi derivati (sali, esteri e idrati) di DCI, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, a condizione che tali prodotti possano esser classificati nella stessa voce SA di 6 cifre della corrispondente DCI, beneficiano dell'esenzione;
>SPAZIO PER TABELLA>
iv) quando una DCI dell'allegato 3 è un sale (o un estere), nessun altro sale (o estere) dell'acido corrispondente alla DCI beneficia dell'esenzione;
>SPAZIO PER TABELLA>".
ALLEGATO B
ELENCO DELLE DENOMINAZIONI COMUNI INTERNAZIONALI (DCI) DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO DEI PRODOTTI ESENTI DA DAZIO, CHE FIGURANO ALL'ALLEGATO 3 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2261/98
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO C
Elenco dei prefissi e dei suffissi i quali, combinati con le DCI dell'allegato 3, descrivono i sali, gli esteri o gli idrati delle DCI, da aggiungere all'allegato 4 del regolamento (CE) n. 2261/98
BENZOATO
DIFUMARATO
DIPIVOXIL
MONOBENZOATO
TETRAISOPROPIL
ALLEGATO D
ELENCO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI INTERMEDI, VALE A DIRE COMPOSTI UTILIZZATI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI FINITI, DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO DEI PRODOTTI ESENTI DA DAZIO, CHE FIGURANO NELL'ALLEGATO 6 DEL REGOLAMENTO (CE) n. 2261/98
>SPAZIO PER TABELLA>
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