Art. 14

In vigore dal 7 lug 1999
1. In deroga all' del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione(10), qualora nel periodo compreso tra il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e il giorno dell'esportazione, avviene una modifica dei prezzi d'intervento fissati in euro a norma del regolamento (CEE) n. 1785/81, o una modifica dei contributi di magazzinaggio fissati in euro a norma dello stesso regolamento, vengono adeguati gli importi delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione fissati a norma della presente gara anteriormente al 1o luglio 2000 per lo zucchero esportato a decorrere da questa data. 2. Ai fini dell'adeguamento di cui al paragrafo 1: a) nel caso di fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1o luglio 2000, superiore a quello in vigore il 30 giugno 2000, la restituzione all'esportazione e il prelievo all'esportazione vengono adeguati con un importo pari alla differenza, espressa in euro per 100 chilogrammi, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1o luglio 2000 e il prezzo d'intervento dello stesso zucchero in vigore il 30 giugno 2000; b) in caso di fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1o luglio 2000, inferiore a quello in vigore il 30 giugno 2000, la restituzione all'esportazione e il prelievo all'esportazione vengono adeguati con un importo pari alla differenza, espressa in euro per 100 chilogrammi, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco in vigore il 30 giugno 2000 e il prezzo d'intervento dello stesso zucchero applicabile a decorrere dal 1o luglio 2000. 3. Per stabilire la differenza di cui al paragrafo 2, tali prezzi d'intervento sono maggiorati del corrispondente contributo di magazzinaggio di cui all', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81. 4. Quando da una campagna all'altra varia solamente l'importo del contributo di magazzinaggio, l'adeguamento della restituzione si effettua applicando, secondo il caso, le disposizioni del paragrafo 2, lettera a), o del paragrafo 2, lettera b). 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato membro che emette il titolo di esportazione in causa, all'atto del suo rilascio, iscrive nella casella "note particolari" la seguente dicitura: "da adeguare conformemente al regolamento (CE) n. 1489/1999 per le esportazioni posteriori al 30 giugno 2000". 6. L'adeguamento è effetuato al momento del pagamento della restituzione all'esportazione considerata. 7. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi di zucchero per i quali è stato effettuato un adeguamento ai sensi del presente articolo.
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Art. 14 Regolamento (UE) 1999/1489 | Portale Normativo