Art. 12
L'aggiudicatario ha:
In vigore dal 7 lug 1999
a) il diritto al rilascio, alle condizioni di cui alla lettera b), e per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta;
b) l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 3719/88, una domanda di titolo di esportazione non revocabile per tale quantitativo; l' del regolamento (CEE) n. 120/89 non è applicabile in questo caso. La presentazione della domanda è effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 3719/88 e al più tardi:
- l'ultimo giorno lavorativo che precede quello della gara parziale previsto la settimana successiva,
oppure
- l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva quando nella settimana in questione non è prevista alcuna gara parziale;
c) l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, l'importo di cui all', paragrafo 4.
Tale diritto e tali obblighi non sono trasmissibili.
Storico versioni
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