Art. 3

In vigore dal 5 lug 1999
Per i prodotti che figurano nell'allegato III del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte integralmente dalle competenti autorità nazionali entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 880/1999.
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