Art. 1
In vigore dal 5 lug 1999
Per i prodotti che figurano nell'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali, a concorrenza del quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione/aumento specificato nell'allegato I per ciascun contingente alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del 1996 o 1997.
Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comporti l'assegnazione di quantitativi superiori a quelli richiesti, il quantitativo attribuito è limitato a quello richiesto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:1469:oj#art-1