Art. 2
In vigore dal 24 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. TRITTIN
(1) GU C 264 del 21.8.1998, pag. 10.
(2) GU C 98 del 9.4.1999, pag. 32.
(3) GU L 99 del 19.4.1994, pag. 1.
ALLEGATO I
"2. Paesi terzi riconosciuti dall'ICCAT, per i quali il documento statistico può essere convalidato da un'istituzione competente, ad esempio una camera di commercio
Sudafrica, Angola, Brasile, Canada, Capo Verde, Cina, Corea, Côte d'Ivoire, Croazia, Stati Uniti d'America, Gabon, Ghana, Guinea equatoriale, Giappone, Libia, Marocco, Guinea-Conakry, Russia, São Tomé e Príncipe, Tunisia, Uruguay, Venezuela."
ALLEGATO II
"ALLEGATO III
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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