Art. 1

Il regolamento (CE) n. 858/94 è modificato come segue:

In vigore dal 24 giu 1999
1) All' è aggiunto il trattino seguente: "- la riesportazione in un paese terzo del tonno rosso (Thunnus thynnus) di cui ai codici NC ex 0302 39, ex 0303 49, ex 0304 20 45, ex 1604 14 16 ed ex 1604 14 18." 2) Dopo l' è inserito l'articolo seguente: "Articolo 2 bis 1. Ogni quantitativo di tonno rosso catturato da una nave battente bandiera di uno Stato membro ed esportato verso un paese terzo deve essere accompagnato dal documento statistico di cui all'allegato I. 2. Il documento statistico redatto a norma del paragrafo 1 può essere convalidato dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o da quelle di un altro Stato membro, in cui i prodotti in questione sono sbarcati, purché i quantitativi di tonno rosso corrispondenti siano esportati fuori della Comunità dal territorio dello Stato membro di sbarco. 3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri che convalidano i documenti statistici a norma del paragrafo 2 informano gli Stati membri di bandiera inviando loro una copia dei documenti da essi convalidati entro due mesi dalla data di convalida. 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le informazioni relative alle proprie autorità competenti di cui al paragrafo 2. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri." 3) All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente: "4. Ogni quantitativo di tonno rosso, importato nel mercato comunitario dopo essere stato oggetto di una riesportazione da parte di un paese terzo, deve essere accompagnato dal certificato di riesportazione di cui all'allegato III. Il certificato di riesportazione deve essere stato compilato, firmato e convalidato secondo le modalità previste al paragrafo 2 per il documento statistico; esso è consegnato alle autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è importato." 4) Dopo l'articolo 3 è aggiunto l'articolo seguente: "Articolo 3 bis 1. Ogni quantitativo di tonno rosso riesportato in un paese terzo successivamente all'importazione nella Comunità deve essere accompagnato dal certificato di riesportazione di cui all'allegato III. 2. Il certificato di riesportazione è compilato e firmato, nelle parti che li riguardano, dagli operatori appropriati, i quali sono responsabili delle proprie dichiarazioni. Il certificato di riesportazione deve essere accompagnato da una copia, debitamente convalidata, del documento statistico originale di cui all'articolo 3. 3. Il certificato di riesportazione è convalidato dalle autorità competenti dello Stato membro dal quale è prevista la riesportazione. 4. La riesportazione di tonno rosso che è stato già precedentemente oggetto di una riesportazione dà luogo alla redazione e alla convalida di un nuovo certificato di riesportazione; in tal caso, al nuovo certificato di riesportazione devono essere allegate le copie dei documenti statistici e dei certificati di riesportazione originali, debitamente convalidati, che accompagnavano il prodotto." 5) All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il trattino seguente: "- i quantitativi semestrali di ogni presentazione commerciale di tonno rosso, suddivisi per paese d'origine, immessi in libera pratica nei rispettivi territori dopo essere stati oggetto di una riesportazione da un paese terzo." 6) Il punto 2 dell'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento. 7) È aggiunto l'allegato III che figura nell'allegato II del presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1999/1446 — Il regolamento (CE) n. 858/94 è modificato come segue: | Portale Normativo