Art. 4
In vigore dal 24 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europee.
Esso si applica a decorerrere dal 1o luglio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. TRITTIN
(1) GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/98 (GU L 20 del 27.1.1998, pag. 16).
(2) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 17.
(3) Parere espresso il 14 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) Parere espresso il 28 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU L 72 del 26.3.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1420/98 (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 7).
(6) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).
ALLEGATO I
"ALLEGATO
>SPAZIO PER TABELLA>"
ALLEGATO II
CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE 2000/2001 E 2001/2002
Aiuti applicabili nella Comunità
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:1405:oj#art-4