Art. 4

Art. 4

In vigore dal 24 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europee. Esso si applica a decorerrere dal 1o luglio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999. Per il Consiglio Il Presidente J. TRITTIN (1) GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/98 (GU L 20 del 27.1.1998, pag. 16). (2) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 17. (3) Parere espresso il 14 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) Parere espresso il 28 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (5) GU L 72 del 26.3.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1420/98 (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 7). (6) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105). ALLEGATO I "ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>" ALLEGATO II CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE 2000/2001 E 2001/2002 Aiuti applicabili nella Comunità >SPAZIO PER TABELLA>
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