Art. 2
In vigore dal 23 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.
(2) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.
(3) GU L 121 del 29.4.1989, pag. 4.
(4) GU L 153 del 19.6.1999, pag. 43.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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