Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1. (2) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105. (3) GU L 121 del 29.4.1989, pag. 4. (4) GU L 153 del 19.6.1999, pag. 43.
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