Art. 8
Modalità di applicazione
In vigore dal 21 giu 1999
Tutte le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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