Art. 6
Azioni innovative e assistenza tecnica
In vigore dal 21 giu 1999
1. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione può finanziare azioni di preparazione, sorveglianza e valutazione, negli Stati membri o a livello comunitario, necessarie per la realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento. Esse possono includere:
a) azioni di carattere innovativo e progetti pilota concernenti il mercato del lavoro, l'occupazione e la formazione professionale;
b) studi, assistenza tecnica e scambi di esperienze con effetto moltiplicatore;
c) assistenza tecnica connessa alla preparazione, alla realizzazione, alla sorveglianza e alla valutazione, nonché al controllo delle azioni finanziate dal Fondo;
d) azioni destinate, nell'ambito del dialogo sociale, al personale delle imprese in due o più Stati membri, aventi per oggetto il trasferimento di conoscenze specifiche relative ai settori d'intervento del Fondo;
e) informazione delle parti interessate, dei beneficiari finali del contributo del Fondo e del pubblico in generale.
2. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il campo di applicazione delle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo è ampliato, dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, a misure che possono essere finanziate in virtù dei regolamenti (CE) n. 1261/1999, n. 1257/1999 e n. 1263/1999, in modo da coprire tutte le misure necessarie per l'attuazione delle azioni di carattere innovativo in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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