Art. 7

In vigore dal 18 giu 1999
Le autorità competenti possono permettere che i prodotti d'intervento il cui imballaggio è lacerato o insudiciato siano provvisti, sotto il loro controllo e prima della presentazione all'ufficio doganale di partenza per la spedizione, di un nuovo imballaggio dello stesso tipo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:1289:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Regolamento (UE) 1999/1289 | Portale Normativo