Art. 3
In vigore dal 18 giu 1999
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle offerte ricevute entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara.
Storico versioni
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