Art. 3

In vigore dal 28 ott 1996
1.   Il giorno di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telefax, i quantitativi, ripartiti per paese d'origine, oggetto di domande di titoli d'importazione nonché il nominativo del richiedente e il suo indirizzo. 2.   Il titolo d'importazione è rilasciato l'undicesimo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché non venga raggiunto il quantitativo previsto all'. 3.   Il giorno in cui i quantitativi richiesti superano il quantitativo previsto all', i servizi della Commissione fissano una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Detti servizi ne danno comunicazione agli Stati membri entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di presentazione delle domande di titolo. 4.   Se la riduzione di cui al paragrafo 3 conduce ad uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati, per partite di 20 tonnellate ed eventualmente per la partita restante. 5.   Se il quantitativo per il quale viene rilasciato il titolo d'importazione è inferiore a quello richiesto, l'importo della cauzione di cui all', paragrafo 5, è ridotto proporzionalmente. 6.   In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili.
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