Art. 2
1. Nel regolamento (CEE) n. 805/68:
In vigore dal 13 ott 1995
a) il terzo trattino dell'articolo 4 b, paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
« - 90 ECU per il 1995,
- 108,7 ECU per il 1996 e gli anni successivi. »
b) All'articolo 4 c, paragrafo 2:
- l'importo di 60 ECU è sostituito dall'importo di 72,45 ECU,
- l'importo di 45 ECU è sostituito dall'importo di 54,34 ECU,
- l'importo di 30 ECU è sostituito dall'importo di 36,23 ECU,
- l'importo di 15 ECU è sostituito dall'importo di 18,11 ECU.
c) All'articolo 4 d, paragrafo 7:
- nel primo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
« - 120 ECU per il 1995,
- 144,9 ECU per il 1996 e gli anni successivi. »;
- nel terzo comma, l'importo di 25 ECU è sostituito dall'importo di 30,19 ECU;
- nel quarto comma, l'importo di 20 ECU è sostituito dall'importo di 24,15 ECU.
d) All'articolo 4 h, paragrafo 1, l'importo di 30 ECU è sostituito dall'importo di 36,23 ECU.
e) All'articolo 4 i, paragrafo 2, l'importo di 100 ECU è sostituito dall'importo di 120,8 ECU.
2. All'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione, l'importo di 25 ECU è sostituito dall'importo di 30 ECU; alla lettera b) dello stesso paragrafo, l'importo di 2,5 ECU è sostituito dall'importo di 3 ECU.
3. All'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79 l'importo di 50 ECU è sostituito dall'importo di 60 ECU.
4. All', paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione, l'importo di 25 ECU è sostituito dall'importo di 30 ECU; alla lettera b) dello stesso paragrafo, l'importo di 2,5 ECU è sostituito dall'importo di 3 ECU.
5. Nel regolamento (CEE) n. 2539/84:
a) all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), punto 1, l'importo di 25 ECU è sostituito dall'importo di 30 ECU; al punto 2 della stessa lettera, l'importo di 2,5 ECU è sostituito dall'importo di 3 ECU;
b) all'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), punto 1, l'importo di 25 ECU è sostituito dall'importo di 30 ECU; al punto 2 della stessa lettera, l'importo di 2,5 ECU è sostituito dall'importo di 3 ECU.
6. All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio (1), l'importo di 40 ECU è sostituito ogniqualvolta ricorre dall'importo di 48,30 ECU.
7. All'articolo 14, paragrafi 2 e 3 all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio (2), l'importo di 40 ECU è sostituito dall'importo di 48,30 ECU.
8. All'articolo 10, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio (3), l'importo di 40 ECU è sostituito dall'importo di 48,30 ECU.
9. All', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 747/93 del Consiglio (4), l'importo di 130 ECU è sostituito ogniqualvolta ricorre dall'importo di 157,0 ECU.
10. All'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (5), l'importo di 40 ECU è sostituito ogniqualvolta ricorre dall'importo di 48,30 ECU.
11. Nel regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione:
a) all'articolo 12, paragrafo 1, l'importo di 30 ECU è sostituito dall'importo di 36 ECU;
b) all'articolo 14, paragrafo 1, l'importo di 8 ECU è sostituito dall'importo di 10 ECU e l'importo di 5 ECU è sostituito dall'importo di 6 ECU.
12. All', secondo trattino del regolamento (CE) n. 456/94 (6) della Commissione, l'importo di 287,78 ECU è sostituito dall'importo di 347,50 ECU.
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