Art. 2 · 1. Nel regolamento (CEE) n. 805/68:

Art. 2

1. Nel regolamento (CEE) n. 805/68:

In vigore dal 13 ott 1995
a) il terzo trattino dell'articolo 4 b, paragrafo 6 è sostituito dal seguente: « - 90 ECU per il 1995, - 108,7 ECU per il 1996 e gli anni successivi. » b) All'articolo 4 c, paragrafo 2: - l'importo di 60 ECU è sostituito dall'importo di 72,45 ECU, - l'importo di 45 ECU è sostituito dall'importo di 54,34 ECU, - l'importo di 30 ECU è sostituito dall'importo di 36,23 ECU, - l'importo di 15 ECU è sostituito dall'importo di 18,11 ECU. c) All'articolo 4 d, paragrafo 7: - nel primo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente: « - 120 ECU per il 1995, - 144,9 ECU per il 1996 e gli anni successivi. »; - nel terzo comma, l'importo di 25 ECU è sostituito dall'importo di 30,19 ECU; - nel quarto comma, l'importo di 20 ECU è sostituito dall'importo di 24,15 ECU. d) All'articolo 4 h, paragrafo 1, l'importo di 30 ECU è sostituito dall'importo di 36,23 ECU. e) All'articolo 4 i, paragrafo 2, l'importo di 100 ECU è sostituito dall'importo di 120,8 ECU. 2. All'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione, l'importo di 25 ECU è sostituito dall'importo di 30 ECU; alla lettera b) dello stesso paragrafo, l'importo di 2,5 ECU è sostituito dall'importo di 3 ECU. 3. All'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79 l'importo di 50 ECU è sostituito dall'importo di 60 ECU. 4. All', paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione, l'importo di 25 ECU è sostituito dall'importo di 30 ECU; alla lettera b) dello stesso paragrafo, l'importo di 2,5 ECU è sostituito dall'importo di 3 ECU. 5. Nel regolamento (CEE) n. 2539/84: a) all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), punto 1, l'importo di 25 ECU è sostituito dall'importo di 30 ECU; al punto 2 della stessa lettera, l'importo di 2,5 ECU è sostituito dall'importo di 3 ECU; b) all'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), punto 1, l'importo di 25 ECU è sostituito dall'importo di 30 ECU; al punto 2 della stessa lettera, l'importo di 2,5 ECU è sostituito dall'importo di 3 ECU. 6. All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio (1), l'importo di 40 ECU è sostituito ogniqualvolta ricorre dall'importo di 48,30 ECU. 7. All'articolo 14, paragrafi 2 e 3 all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio (2), l'importo di 40 ECU è sostituito dall'importo di 48,30 ECU. 8. All'articolo 10, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio (3), l'importo di 40 ECU è sostituito dall'importo di 48,30 ECU. 9. All', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 747/93 del Consiglio (4), l'importo di 130 ECU è sostituito ogniqualvolta ricorre dall'importo di 157,0 ECU. 10. All'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (5), l'importo di 40 ECU è sostituito ogniqualvolta ricorre dall'importo di 48,30 ECU. 11. Nel regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione: a) all'articolo 12, paragrafo 1, l'importo di 30 ECU è sostituito dall'importo di 36 ECU; b) all'articolo 14, paragrafo 1, l'importo di 8 ECU è sostituito dall'importo di 10 ECU e l'importo di 5 ECU è sostituito dall'importo di 6 ECU. 12. All', secondo trattino del regolamento (CE) n. 456/94 (6) della Commissione, l'importo di 287,78 ECU è sostituito dall'importo di 347,50 ECU.
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