Art. 6

In vigore dal 10 ott 1995
1. L'organismo d'intervento, l'ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore. In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione. Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità: a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale; b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a: - 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 72 kg/hl, - un punto percentuale per il tenore di umidità, - venti punti percentuali per l'indice di caduta di Hagberg, - un punto percentuale per il tasso di proteine, - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione (1) e - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale; c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può: - accettare la partita tal quale; - oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornigli un'altra partita di frumento tenero panificabile di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dopo la richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V; d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero panificabile di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V. 2. Tuttavia se l'uscita del frumento tenero panificabile ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore. 3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine massimo di un mese dalla data della domanda di sostituzione chiesta dall'aggiudicatario, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V. 4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, accettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzi una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1995:2372:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Regolamento (UE) 1995/2372 | Portale Normativo