Art. 4

1. Le offerte sono ammissibili solo se:

In vigore dal 10 ott 1995
- l'offerente presenta la prova scritta, rilasciata da un organismo ufficiale o da una società che abbia la propria sede nel paese di destinazione, che egli ha concluso, per il quantitativo di cui trattasi, un contratto commerciale di fornitura di frumento tenero panificabile per esportazione, a destinazione di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I. Tale contratto può vertere soltanto su forniture di quantitativi forniti tradizionalmente, da effettuare durante il periodo compreso tra ottobre 1995 e febbraio 1996. Le prove devono essere presentate all'organismo di intervento almeno due giorni lavoratori prima della data della prima gara; - sono corredate da una domanda di titolo di esportazione per la destinazione in questione. La prova di cui al primo trattino deve inoltre indicare la qualità prevista nel contratto, il termine di consegna e le condizioni di prezzo. A titolo informativo, lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione copia di tale documento probatorio. 2. Le offerte presentate non possono riferirsi ad un quantitativo superiore a quello oggetto del contratto commerciale presentato. L'offerente, qualora sulla base di tale contratto partecipi contemporaneamente a gare indette nei due Stati membri interessati, è tenuto a farne menzione nella sua offerta. All'atto della trasmissione delle offerte presentate gli Stati membri ne informano la Commissione, menzionando il nome degli offerenti di cui trattasi.
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