Art. 2
1. I quantativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono assegnati agli operatori i quali:
In vigore dal 6 ott 1995
- raggruppano o rappresentano direttamente i produttori di banane che hanno subito le conseguenze delle tempeste Iris, Luis e Marilyn,
- nel corso del quarto trimestre del 1995 non possono rifornire per proprio conto il mercato comunitario con banane delle origini indicate all', paragrafo 2, a causa dei danni provocati dalle tempeste tropicali.
2. Le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti gli operatori interessati determinano gli operatori che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 e assegnano ad ognuno di loro un quantitativo, in virtù del presente regolamento, in funzione:
- delle quantità assegnate alle regioni o agli Stati produttori indicate all', paragrafo 2,
- nonché dei danni subiti a causa delle tempeste tropicali Iris, Luis e Marilyn.
3. Le competenti autorità valutano i danni subiti in base ai documenti giustificativi e alle informazioni presso gli operatori interessati.
Storico versioni
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