Art. 3
In vigore dal 6 ott 1995
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1995.
Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente
(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.
(2) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.
(3) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.
(5) GU n. C 138 del 20. 5. 1994, pag. 9.
(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.
(2) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.
(3) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.
(5) GU n. C 138 del 20. 5. 1994, pag. 9.
Storico versioni
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