Art. 3

Art. 3

In vigore dal 6 ott 1995
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1995. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. (2) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1. (3) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (4) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10. (5) GU n. C 138 del 20. 5. 1994, pag. 9. (1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. (2) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1. (3) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (4) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10. (5) GU n. C 138 del 20. 5. 1994, pag. 9.
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