Art. 2
In vigore dal 6 ott 1995
Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1995.
Esso si applica ai titoli di esportazione con prefissazione della restituzione la cui domanda è stata presentata a partire dal 9 ottobre 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1995.
Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
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