Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 ott 1995
Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1995. Esso si applica ai titoli di esportazione con prefissazione della restituzione la cui domanda è stata presentata a partire dal 9 ottobre 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
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