Art. 2
In vigore dal 5 mar 1992
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1992. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121. (2) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 48.
Storico versioni
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