Art. 1
All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3809/91, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 5 mar 1992
« In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione rilasciati per importazioni da realizzare durante il periodo 1o marzo-30 giugno 1992 è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo, mentre la validità dei titoli d'importazione rilasciati per importazioni da realizzare negli altri periodi indicati all' è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo. »
Storico versioni
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