Art. 4

In vigore dal 7 feb 1992
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1992. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42. (2) GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 7. (3) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 71. ALLEGATO Categoria Codice NC Designazione delle merci Paesi terzi Unità Stati membri Limiti quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 36 5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70 Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 Corea del Sud Tonnellate D F I BNL UK IRL DK GR ES PT CEE 2 200 375 467 400 180 7 25 34 113 14 3 815
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