Art. 4
In vigore dal 7 feb 1992
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1992. Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42. (2) GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 7. (3) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 71.
ALLEGATO
Categoria Codice NC Designazione delle merci Paesi terzi Unità Stati membri Limiti quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 36 5408 10 00
5408 21 00
5408 22 10
5408 22 90
5408 23 10
5408 23 90
5408 24 00
5408 31 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00
ex 5811 00 00
ex 5905 00 70 Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 Corea del Sud Tonnellate D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
ES
PT
CEE 2 200
375
467
400
180
7
25
34
113
14
3 815
Storico versioni
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