Art. 3

In vigore dal 7 feb 1992
1. Le importazioni dei prodotti riportati nell' spediti dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3790/91 dalla Corea del Sud verso Germania, Benelux, Irlanda, Regno Unito, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo, sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86. 2. Tutti i tali prodotti spediti dalla Corea del Sud verso Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo a decorrere dal 1o gennaio 1992 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dai limiti quantitativi stabiliti per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1992/314 | Portale Normativo