Art. 2
In vigore dal 10 gen 1992
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1992. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (4) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28. (5) GU n. L 39 del 13. 2. 1991, pag. 15. (6) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (7) GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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